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Sentieri himalayani

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Una gioia di nonsense

Perché abbiamo bisogno del comico e dell’assurdo? Da dove viene l’interesse per una forma poetica così poco convenzionale come il nonsense? Andare oltre il pensiero razionale, accogliere il senso nudo dell’esistenza ha un effetto liberatorio, salvifico, persino gioioso.


Home Water and Surroundings Nuova Legge Regionale Lombardia - Testo della Legge Regionale, artt. 6-10
Nuova Legge Regionale Lombardia
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Written by Marco Manunta   
Friday, 20 March 2009 01:00
Article Index
Nuova Legge Regionale Lombardia
- Testo della Legge Regionale, artt. 1-5
- Testo della Legge Regionale, artt. 6-10
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Art. 6

(Modifiche all'art. 49 della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 49 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. L'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. In sede di approvazione del piano d'ambito, o con successiva modifica, l'Autorità può deliberare la non separazione fra gestione ed erogazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, in ragione di condizioni di maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell'utenza servita. Qualora il piano preveda la non separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere allegata una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L'affidamento congiunto di gestione ed erogazione è disposto dall'Autorità d'ambito ad un unico soggetto ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle modalità di cui al comma 4-bis, per un periodo che non può superare i dieci anni. A carico di tale unico soggetto sono posti gli obblighi assegnati al gestore e all'erogatore in base alla presente legge e nel rispetto dell'articolo 2, comma 6-bis.';
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. L'erogazione del servizio, così come definita dall'articolo 2, comma 5, è affidata, secondo la normativa comunitaria, a un unico soggetto per ambito con le modalità di cui all'articolo 23-bis, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un periodo non superiore a dieci anni. Nell'ipotesi di cui all'articolo 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti. L'Autorità, con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può affidare direttamente l'erogazione del servizio alla unica società patrimoniale d'ambito se presenta le caratteristiche della società di cui al comma 3, lettera a).';
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
'4 bis. Il ricorso alle modalità di affidamento diretto della gestione, della erogazione o congiuntamente di entrambe, ai sensi del comma 3, lettera a), è ammesso solo nel rispetto dell'articolo 23-bis, comma 3, l. 133/2008. L'Autorità d'ambito, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 23-bis, comma 4, l. 133/2008, in caso di ricorso all'affidamento diretto è tenuta a dare adeguata pubblicità alla scelta e alla motivazione della decisione, secondo forme e modi stabiliti dalla Giunta regionale e a trasmettere una relazione al Garante dei servizi di cui all'articolo 3, motivando la scelta del ricorso all'affidamento diretto e alle relative modalità operative per l'espressione di un parere sui profili di competenza.
4 ter. La Giunta regionale:
a) disciplina la pubblicità della scelta di cui al comma 4bis, stabilendone almeno la pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito informatico dell'Autorità d'ambito, nonché la pubblicizzazione con ulteriori strumenti informativi, inclusa quella su quotidiani nazionali e regionali;
b) precisa i contenuti della relazione di cui al comma 4bis, nonché le modalità per la richiesta e l'espressione del parere del Garante da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione dell'Autorità.
4 quater. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dall'erogatore o dal soggetto titolare dell'affidamento congiunto di gestione ed erogazione, contenuti nel contratto di servizio, per tre anni consecutivi o per il termine inferiore indicato nel contratto di servizio, comporta per l'Autorità l'obbligo di risolvere il contratto. In caso di accertata inattività dell'Autorità la Regione interviene ai sensi dell'articolo 13 bis.'.

Art. 7

(Modifiche all'art. 50 della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 50 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 le parole 'da società' sono sostituite con le parole 'dalla società';
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
'3 bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con le Autorità, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presen te comma. Ai fini del presente comma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 della l.r. 20/1989è integrato da esperti del settore idrico.'.

Art. 8

(Modifiche all'art. 51 della l.r. 26/2003)

1. L'articolo 51 della l.r. 26/2003è sostituito dal seguente:

'Art. 51
(Tariffa)

1. L'Autorità determina il sistema tariffario d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.
2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita con il soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorità.
3. La Regione, d'intesa con le Autorità e con la conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 1, comma 16, della l.r. 1/2000, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione di tali interventi.'.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le società patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 26/2003 e la società di cui all'articolo 49, comma 3, lettera a), della l.r. 26/2003 redigono il primo bilancio sociale con decorrenza 1° gennaio 2010, pena la risoluzione del contratto stipulato con l'Autorità d'ambito per la realizzazione degli investimenti contenuti nel piano d'ambito.
2. Ai fini dell'effettuazione della verifica di cui all'articolo 44, comma 1, lettera h ter), della l.r. 26/2003, le Autorità d'ambito inviano alla Regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 che hanno approvato e/o aggiornato prima dell'entrata in vigore della presente legge. La Regione, entro novanta giorni dalla ricezione, notifica all'Autorità eventuali rilievi e osservazioni dettando, ove necessario, prescrizioni vincolanti.
3. Gli obblighi stabiliti dall'articolo 49, comma 4-bis, della l.r. 26/2003 si applicano, nei confronti dell'Autorità d'ambito, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'adozione della delibera della Giunta regionale, di cui al comma 4-ter del medesimo articolo.
4. L'articolo 5, comma 7, della l.r. 18/2006 va interpretato nel senso che, sino all'affidamento dell'erogazione del servizio da parte delle Autorità d'ambito, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria è rilasciata dai comuni.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, della l.r. 18/2006 si applicano a condizione che il relativo contratto di servizio sia stipulato con la società individuata mediante gara o con la società mista il cui socio privato sia stato individuato mediante gara entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 12, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



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