
Libri del mese
Related contents
![]() |
![]() |
![]() |
Written by Marco Manunta | |||||
Friday, 20 March 2009 01:00 | |||||
Page 2 of 3 Testo della L.R. n. 29 gennaio 2009 , n. 1[Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche]“Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'(1).
Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2003) 1. All'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche: Art. 2 (Modifiche all'articolo 42 della l.r. 26/2003) 1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 26/2003 è abrogato. Art. 3 (Modifiche all'articolo 43 della l.r. 26/2003) 1. All'articolo 43 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche: Art. 4 (Modifiche all'articolo 44 della l.r. 26/2003) 1. All'articolo 44 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche: Art. 5 (Modifiche all'art. 48 della l.r. 26/2003) 1. L'articolo 48 della l.r. 26/2003è sostituito dal seguente: 2. Spetta all'Autorità: a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali; b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari; c) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato; d) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'Autorità e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato; e) la determinazione, in conformità alle indicazioni regionali, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati; f) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente; g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni; h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006; i) il rilascio dopo l'affidamento dell'erogazione del servizio, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006 acquisito il parere dei soggetti cui compete l'erogazione del servizio idrico integrato e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria; j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego. 3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), c) ed e), è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 4. L'Autorità trasmette alla Regione il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.'. |
Newsletter
Registrati alla newsletterLogin


![]() ![]() |

MC Editrice s.a.s. - 45, Vigevano Street, Milan IT - FC & VAT nr: 11073520154. You accept Terms & Conditions. Powered by Joomla!.
Validated: CSS.