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Sentieri himalayani

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Una gioia di nonsense

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Home Water and Surroundings Nuova Legge Regionale Lombardia - Testo della Legge Regionale, artt. 1-5
Nuova Legge Regionale Lombardia
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Written by Marco Manunta   
Friday, 20 March 2009 01:00
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Nuova Legge Regionale Lombardia
- Testo della Legge Regionale, artt. 1-5
- Testo della Legge Regionale, artt. 6-10
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Testo della L.R. n. 29 gennaio 2009 , n. 1

[Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche]

“Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'(1).
(BURL n. 4, 1° suppl. ord. del 30 Gennaio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-01-29;1

 

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 1 le parole 'esclusivamente a società di capitali' sono sostituite dalle parole 'esclusivamente a società patrimoniali di capitali';
b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: 'Le società patrimoniali e la società di cui all'articolo 49, comma 3, lettera a), perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.';
c) il comma 1 bis è abrogato;
d) il terzo periodo del comma 2 è abrogato;
e) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: 'I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.';
f) al comma 6 le parole 'a società di capitali scelte' sono sostituite dalle parole 'a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti.'.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 26/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 26/2003 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 43 della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 43 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 1) della lettera a) del comma 1 è abrogato;
b) al punto 4) della lettera a) del comma 1 le parole 'ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 152/1999' sono sostituite dalle parole 'ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006'.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 44 della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 44 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera h bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d'acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla laminazione delle piene, nonché l'approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le competenze statali in materia di dighe;';
b) dopo la lettera h bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
'h ter) la verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell'Autorità di cui all'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
h quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'), delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione.';
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
'1 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la Regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.'.

Art. 5

(Modifiche all'art. 48 della l.r. 26/2003)

1. L'articolo 48 della l.r. 26/2003è sostituito dal seguente:
 
'Art. 48
(Autorità d'ambito)

1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito, di seguito Autorità, nella forma di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e, per il Comune di Milano, nelle forme di cui all'articolo 114 del d.lgs. 267/2000.
2. Spetta all'Autorità:
a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;
b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
c) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
d) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'Autorità e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
e) la determinazione, in conformità alle indicazioni regionali, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;
f) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
i) il rilascio dopo l'affidamento dell'erogazione del servizio, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006 acquisito il parere dei soggetti cui compete l'erogazione del servizio idrico integrato e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria;
j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.
3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), c) ed e), è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
4. L'Autorità trasmette alla Regione il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.'.



 

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