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Written by Marco Manunta   
Friday, 20 March 2009 01:00
NUOVA LEGGE REGIONALE: PRIME QUESTIONI PRATICHE
LA GESTIONE IN HOUSE

(su richiesta di alcuni amministratori locali lombardi)

[si allega il testo della L.R. Lombardia n.1/2009]


Dopo l’approvazione della legge regionale della Lombardia n.1/2009, contenente modifiche alla normativa in materia di servizi pubblici locali e con gli emendamenti ottenuti dai Comuni referendari, sono sorti i primi dubbi interpretativi degli amministratori locali.
In particolare si pone il problema del che fare se non tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) sono d’accordo sulla gestione interamente pubblica (mediante società “in house” – l’unica opzione consentita dalle disposizioni vigenti per la gestione interamente pubblica).
Va senz’altro escluso che alcuni Comuni dell’ATO possano bloccare la possibilità di costituire la società patrimoniale e di affidare alla stessa società la gestione delle reti e l’erogazione del servizio.
Rispondendo per punti, quindi:

1- Se l'obiettivo comune è la gestione in house, l'unica via consentita dalla normativa regionale vigente è quella di costituire la società patrimoniale e affidarle il servizio di erogazione (evitando, così, la separazione). Quindi, non si capiscono le perplessità delle frange minoritarie di Comuni, a meno che abbiano riserve mentali preoccupanti.

2- Andare a gara pensando di poter realizzare l'“in house” fra qualche anno, come prospettato in alcuni ATO, è una vera e propria follia. Sappiamo che dalla privatizzazione difficilmente si torna indietro: basta vedere quanta fatica fanno in Francia per tornare alla gestione pubblica, che pure è fortemente voluta.

In ogni caso, anche solo fra un anno e con l'erogazione in mani private sarebbe assai difficile dimostrare l'esistenza delle condizioni poste dalla legge regionale e da quella statale (art.23 bis L.188/08) per la gestione interamente pubblica: come si potrebbe sostenere la difficoltà di ricorrere al mercato, se c'è già un privato che gestisce il servizio (e c'è da giurarci che in questo primo periodo si comporterebbe splendidamente, assicurando anche tariffe vantaggiose)?

3- Va escluso che una ristretta minoranza di Comuni possa bloccare la costituzione della società patrimoniale: per l'art.49, comma 2 (non modificato) "La gestione spetta ai proprietari nel rispetto di quanto stabilito dal presente comma. La gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta alle società di cui all’art. 2, comma 1, a condizione che ciascuna di esse sia unica a livello d’ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d’azienda, enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell’ambito."
Quindi, per la costituzione della società patrimoniale non è necessaria l'unanimità, ma bastano i 2/3 dei comuni dell'ambito. Inoltre, in base al testo emendato (art.49 L.26/2003 modificato) la decisione di non separare l'erogazione dalla gestione e di affidare gestione ed erogazione alla società patrimoniale può essere assunta dall'Autorità d'Ambito con la maggioranza dei 2/3 (abbiamo sostenuto uno scontro durissimo con la Giunta proprio su questo punto per cancellare la prevista unanimità e per prevenire situazioni quale quella che si sta verificando in diversi ATO).

4- Se per questioni di campanile o altro alcuni Comuni ritengono di non aderire e sono meno di 1/3 del numero complessivo di Comuni, rimangano pure fuori dalla patrimoniale e dall'affidamento in house: non possono paralizzare l'iniziativa della maggioranza dei 2/3. Certo, dovranno pensare al loro futuro e, se intendono conservare la gestione in economia, nonostante il principio di unitarietà della gestione stessa in ogni ATO, dovranno farsi riconoscere come sub-ambito dalla Regione (ipotesi alquanto improbabile).

5- Con ciò sia chiaro che una s.p.a., sia pure a controllo interamente pubblico, che è titolare di beni demaniali (reti e impianti) e gestisce/eroga il servizio idrico resta pur sempre un tipo di organizzazione difficile da digerire per chi, come noi, concepisce l'acqua come bene comune. La situazione politica e normativa, però, è quella che è e con il comitato referendario ci siamo battuti per evitare guai peggiori: scongiurare l'ingresso dei privati, utilizzando un’“uscita d’emergenza” per non imboccare la via senza ritorno della privatizzazione. 

In conclusione, penso che non bisogna avere alcun cedimento: l'unica possibilità di gestione pubblica offerta è quella che abbiamo faticosamente strappato con i noti emendamenti. Arretrare anche rispetto a questa ipotesi organizzativa equivale ad alzare bandiera bianca su tutto il fronte.

Ultima considerazione: la legge statale (art.23 bis cit.) è stata impugnata da molte regioni e la prospettiva che possa cadere in sede di controllo di costituzionalità non è inverosimile; non è, poi, detto che non venga modificato a sua volta. 

Mantenere, quindi, il controllo della situazioni in mani pubbliche può preservare opzioni future più favorevoli, consentite da un quadro normativo, che potrebbe risultare modificato anche profondamente. 

Marco Manunta, 17.03.2009     

Testo della L.R. n. 29 gennaio 2009 , n. 1

[Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche]

“Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'(1).
(BURL n. 4, 1° suppl. ord. del 30 Gennaio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-01-29;1

 

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 1 le parole 'esclusivamente a società di capitali' sono sostituite dalle parole 'esclusivamente a società patrimoniali di capitali';
b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: 'Le società patrimoniali e la società di cui all'articolo 49, comma 3, lettera a), perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.';
c) il comma 1 bis è abrogato;
d) il terzo periodo del comma 2 è abrogato;
e) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: 'I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.';
f) al comma 6 le parole 'a società di capitali scelte' sono sostituite dalle parole 'a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti.'.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 26/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 26/2003 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 43 della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 43 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 1) della lettera a) del comma 1 è abrogato;
b) al punto 4) della lettera a) del comma 1 le parole 'ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 152/1999' sono sostituite dalle parole 'ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006'.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 44 della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 44 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera h bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d'acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla laminazione delle piene, nonché l'approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le competenze statali in materia di dighe;';
b) dopo la lettera h bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
'h ter) la verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell'Autorità di cui all'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
h quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'), delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione.';
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
'1 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la Regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.'.

Art. 5

(Modifiche all'art. 48 della l.r. 26/2003)

1. L'articolo 48 della l.r. 26/2003è sostituito dal seguente:
 
'Art. 48
(Autorità d'ambito)

1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito, di seguito Autorità, nella forma di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e, per il Comune di Milano, nelle forme di cui all'articolo 114 del d.lgs. 267/2000.
2. Spetta all'Autorità:
a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;
b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
c) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
d) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'Autorità e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
e) la determinazione, in conformità alle indicazioni regionali, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;
f) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
i) il rilascio dopo l'affidamento dell'erogazione del servizio, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006 acquisito il parere dei soggetti cui compete l'erogazione del servizio idrico integrato e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria;
j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.
3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), c) ed e), è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
4. L'Autorità trasmette alla Regione il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.'.


Art. 6

(Modifiche all'art. 49 della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 49 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. L'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. In sede di approvazione del piano d'ambito, o con successiva modifica, l'Autorità può deliberare la non separazione fra gestione ed erogazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, in ragione di condizioni di maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell'utenza servita. Qualora il piano preveda la non separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere allegata una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L'affidamento congiunto di gestione ed erogazione è disposto dall'Autorità d'ambito ad un unico soggetto ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle modalità di cui al comma 4-bis, per un periodo che non può superare i dieci anni. A carico di tale unico soggetto sono posti gli obblighi assegnati al gestore e all'erogatore in base alla presente legge e nel rispetto dell'articolo 2, comma 6-bis.';
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. L'erogazione del servizio, così come definita dall'articolo 2, comma 5, è affidata, secondo la normativa comunitaria, a un unico soggetto per ambito con le modalità di cui all'articolo 23-bis, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un periodo non superiore a dieci anni. Nell'ipotesi di cui all'articolo 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti. L'Autorità, con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può affidare direttamente l'erogazione del servizio alla unica società patrimoniale d'ambito se presenta le caratteristiche della società di cui al comma 3, lettera a).';
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
'4 bis. Il ricorso alle modalità di affidamento diretto della gestione, della erogazione o congiuntamente di entrambe, ai sensi del comma 3, lettera a), è ammesso solo nel rispetto dell'articolo 23-bis, comma 3, l. 133/2008. L'Autorità d'ambito, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 23-bis, comma 4, l. 133/2008, in caso di ricorso all'affidamento diretto è tenuta a dare adeguata pubblicità alla scelta e alla motivazione della decisione, secondo forme e modi stabiliti dalla Giunta regionale e a trasmettere una relazione al Garante dei servizi di cui all'articolo 3, motivando la scelta del ricorso all'affidamento diretto e alle relative modalità operative per l'espressione di un parere sui profili di competenza.
4 ter. La Giunta regionale:
a) disciplina la pubblicità della scelta di cui al comma 4bis, stabilendone almeno la pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito informatico dell'Autorità d'ambito, nonché la pubblicizzazione con ulteriori strumenti informativi, inclusa quella su quotidiani nazionali e regionali;
b) precisa i contenuti della relazione di cui al comma 4bis, nonché le modalità per la richiesta e l'espressione del parere del Garante da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione dell'Autorità.
4 quater. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dall'erogatore o dal soggetto titolare dell'affidamento congiunto di gestione ed erogazione, contenuti nel contratto di servizio, per tre anni consecutivi o per il termine inferiore indicato nel contratto di servizio, comporta per l'Autorità l'obbligo di risolvere il contratto. In caso di accertata inattività dell'Autorità la Regione interviene ai sensi dell'articolo 13 bis.'.

Art. 7

(Modifiche all'art. 50 della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 50 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 le parole 'da società' sono sostituite con le parole 'dalla società';
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
'3 bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con le Autorità, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presen te comma. Ai fini del presente comma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 della l.r. 20/1989è integrato da esperti del settore idrico.'.

Art. 8

(Modifiche all'art. 51 della l.r. 26/2003)

1. L'articolo 51 della l.r. 26/2003è sostituito dal seguente:

'Art. 51
(Tariffa)

1. L'Autorità determina il sistema tariffario d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.
2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita con il soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorità.
3. La Regione, d'intesa con le Autorità e con la conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 1, comma 16, della l.r. 1/2000, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione di tali interventi.'.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le società patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 26/2003 e la società di cui all'articolo 49, comma 3, lettera a), della l.r. 26/2003 redigono il primo bilancio sociale con decorrenza 1° gennaio 2010, pena la risoluzione del contratto stipulato con l'Autorità d'ambito per la realizzazione degli investimenti contenuti nel piano d'ambito.
2. Ai fini dell'effettuazione della verifica di cui all'articolo 44, comma 1, lettera h ter), della l.r. 26/2003, le Autorità d'ambito inviano alla Regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 che hanno approvato e/o aggiornato prima dell'entrata in vigore della presente legge. La Regione, entro novanta giorni dalla ricezione, notifica all'Autorità eventuali rilievi e osservazioni dettando, ove necessario, prescrizioni vincolanti.
3. Gli obblighi stabiliti dall'articolo 49, comma 4-bis, della l.r. 26/2003 si applicano, nei confronti dell'Autorità d'ambito, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'adozione della delibera della Giunta regionale, di cui al comma 4-ter del medesimo articolo.
4. L'articolo 5, comma 7, della l.r. 18/2006 va interpretato nel senso che, sino all'affidamento dell'erogazione del servizio da parte delle Autorità d'ambito, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria è rilasciata dai comuni.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, della l.r. 18/2006 si applicano a condizione che il relativo contratto di servizio sia stipulato con la società individuata mediante gara o con la società mista il cui socio privato sia stato individuato mediante gara entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 12, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



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